Il sistema di processo amministrativo telematico, nato per essere interamente telematico continua ad affidarsi in parte al deposito cartaceo.
E' l'effetto della disposizione inserita nella Legge di bilancio (art. 1 comma 1150 L. 205/2017) che ha prolungato fino al 1 gennaio 2019 la disposizione di cui all'art. comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197 che prevedeva, per l'appunto, che
"A decorrere dal 1 gennaio 2017 e sino al 1 gennaio 2018 (ora 1 gennaio 2019) per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalita' telematiche deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformita' al relativo deposito telematico."
In virtù delle ordinarie regole sul processo amministrativo telematico è inoltre obbligatorio dalla data del 1 gennaio 2018 l'utilizzo delle procedure di deposito telematico anche per i ricorsi proposti prima del 1 gennaio 2017 anch'essi soggetti alle regole del PAT.
- NORMATIVA
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