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DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 - Le disposizioni relative alla professione forense

Il D.L. 76/2020 (contenenti Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) ha introdotto rilevanti disposizioni riguardanti, tralaltro, lo svolgimento dell'attività forense

 

Capita che essi vengano riassunti telegraficamente sulla base di superficiali riassunti delle norme di cui si impone una lettura accurata quand'anche non esaustiva.

Tra le novità più significative vi è quello che ripristina - di fatto - l'utilizzabilità del Registro IPA (Indice Pubbliche Amministrazioni) ai fini della notifica degli atti giudiziari a mezzo PEC.

La norma rende giustizia alle osservazioni formulate negli ultimi anni dagli studiosi del diritto dell'informatica e delle nuove tecnologie (cfr. tra i tanti anche Notifica a mezzo PEC: la strana sorte del registro IPA di Fabrizio Sigillò) ma la sua portata non deve essere ritenersi applicabile in maniera generalizzata ma piuttosto condizionata.

La parte interessata all'aggiornamento così recita

"...in caso di mancata indicazione nell' elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale e' validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, piu' domicili digitali, la notificazione e' effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione puo' essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell'elenco di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per detti organi o articolazioni.".

Concretamente, quindi, non è possibile notificare gli atti alla PA o ad enti puibblici usufruendo dell'ampia elencazione di indirizzi contenuti nel Registro IPA ma è necessario prima verificare se la stessa amministrazione ha dichiarato l'indirizzo PEC univoco nel registro PPAA a cui si accede attraverso il portale giustizia (pst.giustizia.it) e previa autenticazione con proprio certificato di firma digitale.

In caso di esito negativo sarà valida la notificazione eseguita all'indirizzo reperito sul registro IPA.

De jure condendo il sistema di notificazione degli atti alle PA ed agli enti pubblici resta subordinato ad un futuro adeguamento che prevede a carico delle amministrazioni pubbliche la possibilità di "...comunicare altresi' gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale.

ed aggiunge anche che "Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresi' comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio."

Si tratta di un passaggio successivo in attesa dei profili tecnici che lo renderanno effettivamente operativo.

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