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LEGGE 17 luglio 2020, n. 77 (conv. D.L. 34/2020)

E' stato convertito in Legge il D.L. 34/2020 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si riassumono, in questo articoloo, alcune delle disposizioni si riflettono sull'esercizio dell'attività giudiziale.

La Legge interviene ovviamente mediante il solito procedimento di rinvio a parti, articoli e comma del decreto convertito ed impone quindi una disamina comparata ddell'originario contenuto e delle disposizioni a sua volta in esso richiamate.

Processo civile

Deposito telematico
Pagamento telematico del contributo unificato
Trattazione della causa con note scritte
Trattazione della causa da remoto
Udienza per il giuramento del CTU
Deposito e pagamento telematico del contributo unificato nella procedura davanti alla Corte di Cassazione

Processo penale

Svolgimento da remoto delle udienze
Fascicolo telematico della fase del 415 bis c.p.p.
Modalità di svolgimento dei colloqui con i detenuti

In materia di giustizia civile, penale e militare il riferimento era riferito all'art. 83 D.L. 18/2020 ed alla successiva Legge di conversione.

Tra quelle norme era stato inserito l'obbligo esclusivo di deposito telematico degli atti giudiziali (rif. DL 11/2020) che sembrava abbandonato all'indomani di una modifica che aveva circoscritto quest'obbligo ai soli provvedimenti giudiziali adottati dal giudice. La disopsizione torna ora in vita quantomeno fino al 31 ottobre 2020 imponendo il deposito di tutti gli atti con modalità telematiche.

Si tratta di una disposizione che al di là dell'esigenza sanitaria ancora in corso si colloca nel solco tracciato qualche anno fa con l'introduzione del processo telematico e deve ritenersi finaloizzato alla formazione iniziale del fascicolo telematico che convive ancora oggi troppo spesso con il materiale cartaceo.

Telematico anche il pagamento del contributo unificato (anch'esso presente nelle prime disposizioni in materia di giustizia successive alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica) da eseguirsi obbligatoriamente mediante ricorso al sistema collocato nel portale giustizia (pst.giustizia.it) oppure mediante utilizzo di modello F24 Elide.

Permane e si amplia il sistema di trattazione delle udienze civili introdotto nel periodo di emergenza epidemiologica.

E' possibile infatti che il giudice disponga la trattazione con note scritte in tutte le cause in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai loro difensori.

Del provvedimento l'avvocato sarà informato mediante comunicazione PEC almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza, con contestuale concessione di termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte.

Ove il difensore lo ritenesse opportuno potrà inoltrare al Giudice istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di cui sopra ed il Giudice provvederà entro i successivi cinque giorni ad assumere le proprie determinazioni.

Al mancato deposito delle note scritte da parte di tutte le parti costituite farà seguito l'applicazione del disposto di cui al primo comma dell'articolo 181 del c.p.c. con fissazione di una nuova udienza che verrà comunicata dalla cancelleria alle parti costituite. In caso di mancata comparizione alla successiva udienza la causa sarà cancellata dal ruolo con declaratoria di estinzione del processo.

La legge interviene anche sulle tanto contrastate udienze da remoto in materia civile

La partecipazione alle udienze di una o piu' parti o di uno o piu' difensori puo' avvenire, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del DIGSIA.

Per lo svolgimento sono fissate delle specifiche prescrizioni.

  • La parte puo' partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore
  • Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione.
  • L'istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza e' depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza.
  • l giudice dispone la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle modalita' del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza.
  • All'udienza il giudice da' atto a verbale delle modalita' con cui accerta l'identita' dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volonta'.

Il tutto viene verbalizzato.

Sempre con modalità telematiche si prevede lo svolgimento delle udienze civili che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione.

In questo caso è indispensabile l'acquisizione del consenso preventivo dei difensori e l'emanazione, da parte del DGSIA, di un provvedimento che identifichi  i collegamenti audiovisivi a distanza adeguati ed appositamente regolati.

L'udienza si terrà con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.

Prima dell'udienza il giudice dovrà disporre la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se e' prevista la sua partecipazione, del giorno, dell'ora e delle modalita' del collegamento.

Novità per l'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio.

Il giudice puo' in questo caso disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.

Il deposito telematico degli atti nel giudizio davanti alla Corte di Cassazione

Anche queste disposizioni erano presenti nella decretazione d'urgenza già adottata ed aveva condotto al protocollo tra la Procura Generale della Corte, il CNF per la trattazione delle adunanze di cui all'art. 375 c.p.c. e 611 c.p.p. e prevede, medante il classico rinvio normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, la possibilità di deposito telematico degli atti relativi ai giudizi di legittimità presso la Suprema Corte.

L'attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del DGSIA sulla presenza ed indoneità degli strumenti e dei servizi telematici.

Anche il il pagamento del contributo unificato e la c.d. anticipazione forfettaria connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.

 

Le novità in ambito penale

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, la partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati detenuti e' assicurata, con il consenso delle parti e, ove possibile, mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del citato articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n.271 del 1989.

Il consenso dell'imputato o del condannato e' espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale.

L'udienza e' tenuta con la presenza del giudice, del pubblico ministero e dell'ausiliario del giudice nell'ufficio giudiziario e si svolge con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.

Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui e' prevista la partecipazione il giorno, l'ora e le modalita' del collegamento.


Il fascicolo dellle indagini(art. 415 bis c.p.p.)

Al fine di consentire il deposito telematico degli atti nella fase delle indagini preliminari, con decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare e' autorizzato il deposito con modalita' telematica, presso gli uffici del pubblico ministero, di memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nonche' di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del DGSIA anche in deroga alle disposizioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n.24.

Il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalita' stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo.

Il decreto di cui al primo periodo e' adottato previo accertamento da parte del dgsia della funzionalita' dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.

Modalità di svolgimento dei colloqui negli istituti penitenziari

Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati ai sensi degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n.354, 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n.121, su richiesta dell'interessato o quando la misura e' indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate, possono essere svolti a distanza mediante, ove possibile, le apparecchiature e i collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che nei casi di cui al presente comma puo' essere autorizzata oltre i limiti stabiliti dall'articolo 39, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.230 del 2000 e dal predetto articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n.121 del 2018.

 

 

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