CERCA PER ARGOMENTI

Provvedimento del 6-10-2020 del DGSIA sulle modalità di richiesta del compenso in regime di patrocinio a spese dello Stato o difesa d'ufficio.

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DEL DGSIA SU LIQUIDAZIONE COMPENSI

Come già anticipato qualche giorno fa su alcuni gruppi di discussione tra operatori di diritto, il DGSIA ha emanato, in data 6/10/2020,  il provvedimento dirigenziale con cui vengono definitivamente indicate le modalità di inoltro della richiesta di liquidazione in tema di patrocinio a spese dello Stato o difese d'ufficio.

Il provvedimento costituisce dovuto seguito delle disposizioni di cui alla L. 11 settembre 2020, n. 120 che, fissando le modalità di deposito (telematico) delle istanze, rimandava al provvedimento dirigenziale del DGSIA l'individuazione dei profili tecnici.

Inevitabile quindi il ricorso alla procedura telematica che concorre al particolare periodo di emergenza in cui la Legge 120/2020 nasce, ma più ampio e comunque ben delineate le modalità offerte per il perfezionamento dell'istanza.

Privilegiata risulta la piattaforma dedicata denominata LSG (Liquidazione Spese di Giustizia) e reperibile sul portale giustizia (https://lsg.giustizia.it/). Ad essa si accede previa registrazione e rilascio di relative credenziali e non compare (almeno al momento) altra e più agevole, oltre che affidabile, alternativa per l'identificazione dell'utente (CNS od autenticazione forte con firma digitale e neanche il pubblicizzato SPID di più recente attivazione).

La procedura è relativamente semplice e ripropone le modalità già utilizzate per gli utenti della piattaforma SIAMM.

  • La domanda di liquidazione è creata attraverso apposita funzionalità che prevede l’inserimento delle informazioni richieste dalla procedura e la possibilità di allegare 2 file contenenti la documentazione necessaria al giudice per l’esame della richiesta (ad es. in civile l'intera documentazione del fascicolo inoltrato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente ed il successivo verbale).
  • I due file DEVONO essere creati nel formato PDF e non possono superare la dimensione massima di 10 Megabyte ciascuno.
  • Istanza e file allegati vengono trasmessi all'ufficio giudiziario mediante l'uso della funzione "download" disponibile al termine della procedura ed a cui fa seguito la generazione di un codice identificativo univoco e di un documento in formato PDF riassuntivo dei contenuti della richiesta.
  • L'incaricato dell'ufficio giudiziario attraverso le funzioni del SIAMM (Sistema Informativo dell’Amministrazione) potrà accettare o rifiutare la domanda (dandone, in quest'ultimo caso, comunicazione alla parte interessata).

 

Il provvedimento commentato contiene da ultimo una disposizione che assume però importante valore.

Si legge infatti all' art. 8 che "Le richieste di liquidazione di cui all’art. 1 rivolte ai tribunali ordinari ed alle corti di appello per prestazioni in materia civile possono essere depositate, in alternativa, tramite le funzionalità del processo civile telematico.".

La precisazione rafforza il giudizio di correttezza sull'impostazione talora sostenuta (il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro tra i primi) e poi concordata con gli uffici giudiziari locali.

In considerazione del fatto che in ambito civilistico il decreto di liquidazione è atto del giudice che ha conosciuto del processo, mentre l'esecuzione di pagamento rimane vicenda amministrativa interna di spettanza del dirgente competente, era sembrato e sembra ancor di più oggi opportuna l'associazione tra domanda di liquidazione e fascicolo del procedimento giudiziario di riferimento, già completo dei contenuti necessari per la liquidazione e quindi "storicamente" completato con il deposito mediante le modalità previste per il PCT.

La precisazione consente quindi di superare le opposizione talvolta riscontrate in alcuni uffici giudiziari che ritenevano esclusivo per queste procedure il ricorso al SIAMM, invero nato per le diverse finalità indicate sul sito del Ministero giustizia e cioè "...i compensi e alle indennità spettanti a soggetti terzi quali i consulenti tecnici, i testimoni o i gestori di servizi telefonici o di noleggio apparati..."

ACCESSO AMMINISTRAZIONE (riservato)

INFORMATIVA PRIVACY

Resa dal COA Catanzaro ai sensi
del Regolamento Europeo per
la Protezione dei Dati personali

INFORMATIVA

 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Amministrazione Trasparente

CALENDARIO UDIENZE

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
2
3
9
10
16
17
23
24
29
30
31

EVENTI

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31