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ASTENSIONE ATTIVITA' FORENSE INDETTO DA OCF (6/3 - 20/3/2020) - Indicazioni operative

Sono pervenute al Consiglio dell’Ordine richieste sulle modalità di deposito della comunicazione di adesione all’astensione dalle attività forensi, in esecuzione del deliberato dell’OCF del 4/3/2020.

Sul punto si è ritenuto opportuno interpellare il referente informatico, avv. Fabrizio Sigillò, che ha elaborato un breve vademecum ripartito per singole materie.

GIUDIZI CIVILI DAVANTI AL GIUDICE DI PACE

In mancanza di procedure telematiche per il deposito degli atti, l’unica soluzione è quella di provvedere ad invio della comunicazione a mezzo fax o, preferibilmente, con messaggio di PEC (che, come noto, consente di disporre di ricevuta di avvenuta consegna).

GIUDIZI CIVILI DAVANTI AL TRIBUNALE ed alla CORTE D’APPELLO

Per le parti già costituite questa comunicazione, seppur guidata dall’emergenza, resta pur sempre un atto endo processuale e quindi deve essere depositata con busta telematica da trasmettere per ogni singolo giudizio che dovesse svolgersi in questo periodo.

La busta sarà qualificata come “atto generico” o “altro atto” od ancora “atto non codificato” ed avrà, quale atto principale, la comunicazione dell’avvocato e comprenderà, ovviamente, il numero di ruolo del giudizio di riferimento.

Per le parti non ancora costituite potrebbe esserci un problema di termini che, come noto, non vengono interrotti e continuano a spiegare il loro effetto pur in pendenza di astensione.

Cautelativamente sarebbe quindi opportuno, nei giudizi in cui ci si intende costituire, inoltrare una richiesta di accesso al fascicolo (che solitamente viene lavorata rapidamente) completa della procura del cliente e dunque procedere al deposito telematico della busta contenente la comunicazione.

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Se è vero che tutte queste attività potrebbero essere svolte via fax o via PEC si ritiene che la soluzione debba ritenersi come ultima ipotesi perché in un periodo particolare non si è in grado di sapere con quale frequenza gli uffici consulteranno i messaggi di PEC; perché non esiste un oggetto univoco del messaggio; perché la PEC è unica e quindi dovrebbe poi essere smistata tra le singole cancellerie di sezione ed, in ogni caso, l’archivio delle pec delle cancelleria potrebbero risentire dell’intasamento di questi giorni.

L’invio della busta telematica permette invece di avere subito la seconda ricevuta e quindi essere certi che la comunicazione è stata inviata ed è pervenuta (dovendosi ragionevolmente escludere che vi possano essere motivi di rifiuto da parte delle cancellerie).

Con il deposito telematico la comunicazione va e resta sicuramente nel fascicolo telematico e non deve fare altri passaggi tra cancelliere e cancelliere e annotazioni manuali.

GIUDIZI AMMINISTRATIVI DAVANTI AL TAR

Anche in questo caso le modalità sono varie (consegna a mani, fax, PEC) ma, stante l’obbligatorietà del deposito telematico, dovrebbe ritenersi opportuno il ricorso al deposito telematico provvedendo come un ordinario deposito endoprocessuale (es. deposito di una memoria) ed utilizzando quindi i modelli “atti di causa” e dunque “ISTANZA DI RINVIO” od “ALTRO”.

Vale lo stesso suggerimento per le parti in procinto di costituirsi che dovranno chiedere, con la procura del cliente, l’accesso al fascicolo per poter procedere di conseguenza.

GIUDIZI DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA

La procedura è ormai interamente telematica e quindi la soluzione più opportuna sembra, anche in questo caso, il deposito sulla piattaforma apposita.

GIUDIZI DAVANTI ALLA CORTE DEI CONTI

Il processo davanti alla Corte dei Conti è meno formale degli altri sopra richiamati e fa capo all’utilizzo della P.E.C. che potrà quindi essere utilizzata per l’inoltro della comunicazione agli indirizzi indicati sul sito ufficiale.

GIUDIZI IN MATERIA PENALE

L’utilizzo della PEC in materia penale non è pacificamente recepito ma può ritenersi che, alla stregua dell’eccezionalità della situazione, la comunicazione possa essere inoltrata a mezzo P.E.C. agli indirizzi reperibili sul sito ufficiale dell’Autorità giudiziaria indicata.


Per l’ipotesi in cui si intendesse privilegiare l’indirizzo di P.E.C. oltre a rimandare all’articolo pubblicato sul sito del COA Catanzaro contenente i link ad ogni ufficio giudiziario si prenda in considerazione il Registro IPA (https://indicepa.gov.it) che comprende per ogni ufficio della P.A. l’indicazione dell’accout PEC del protocollo.

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