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Giovedì, 15 Settembre 2022 17:38

Il CNF conferma la sentenza di condanna per l'avvocato che si sia reso moroso in alcuni adempimenti professionali. In evidenza

Con sentenza del 13/5/2022 il C.N.F. ha confermato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione forense (ridotta a due mesi) per un avvocato che si era reso moroso nel pagamento del canone di locazione relativo ad un immobile adibito ad abitazione privata oltre a non aver adempiuto a varie altre obbligazioni pecuniarie (pagamento di una autovettura e rimborso spese di gestione di un precedente studio legale).

 

Consiglio Nazionale Forense, 13 maggio 2022, n. 55

SENTENZA

sul ricorso presentato dall’avv. [ricorrente], nata a [omissis] il [omissis] (C.F.: omissis), pec: omissis), in proprio e assistita anche dall’avv. [omissis], avverso la decisione n. 25/2018 emessa in data 12 marzo 2018-11 maggio 2018 e notificata in data 7 giugno 2018 con cui il Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del Distretto della Corte d’Appello di Bologna le infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione di mesi sei ;
la ricorrente, avv. [ricorrente] non è comparsa;
è presente il suo difensore avv. [omissis];
Per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini, regolarmente citato, nessuno è presente;
Il Consigliere relatore avv. Mario Napoli svolge la relazione;
Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso.

FATTO

Nella seduta del 27 febbraio 2017 il Consiglio Distrettuale di disciplina Forense presso il distretto della Corte d’Appello di Bologna deliberava l’apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell’attuale ricorrente avv. [ricorrente] con i seguenti capi di incolpazione:

“A) per avere violato gli articoli 5 e 59 del previgente codice deontologico (oggi articoli 9, secondo comma e 63, primo comma del vigente Codice deontologico) avendo omesso di adempiere, nel periodo aprile 2013 – marzo 2015 al pagamento di spese condominiali e di un canone di locazione (marzo 2015) per l’uso di un bene immobile di proprietà degli esponenti sig.ri [omissis].
In Rimini, dall’aprile 2013 sino all’attualità.

B)-1) per avere violato l’articolo 5 (doveri di probità, dignità e decoro) e l’articolo 59 (obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti di terzi – sig.ra [omissis]) omettendo di adempiere all’obbligazione derivante dal contratto di locazione 10/01/2007 registrato a Rimini il [omissis]/2007 al n. [omissis] relativo all’immobile occupato dalla professionista ad uso abitativo per un ammontare pari ad € 10.955,00
In Rimini dal gennaio 2007 sino all’attualità.

B)-2) per avere violato l’articolo 5 (doveri di probità, dignità e decoro) e l’articolo 40 (obbligo di informazione) omettendo di fornire informazioni alla parte assistita – sig.ra [omissis] – circa gli esiti di una procedura esecutiva presso terzi promossa da [omissis] Spa esperita in forza di provvedimento monitorio al quale l’avv. [ricorrente] aveva ricevuto mandato di radicare opposizione, rendendosi di fatto irreperibile ai numerosi contatti richiesti dalla cliente.
In Rimini, dal 2008 all’attualità.

B)-3) per avere violato l’articolo 5 (doveri di probità, dignità e decoro) e l’articolo 59 (obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti di terzi) omettendo di adempiere alla obbligazione di pagamento assunta nei confronti del sig. [omissis] derivante dalla compravendita della autovettura [omissis] targata [omissis].
In Rimini, dal 2011 all’attualità.

B)-4) per avere violato l’articolo 5 (doveri di probità, dignità e decoro) e l’articolo 59 (obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti di terzi) omettendo di adempiere all’obbligazione nei confronti degli eredi dell’Avv. [omissis] di rimborso delle spese di studio di sua competenza derivanti dal contratto atipico con il quale erano messi a disposizione dell’avv. [ricorrente] due vani dell’immobile occupato ad uso professionale ed ubicato in Rimini, Via Sardegna n. 15, per un ammontare complessivo di € 2.376,76.
In Rimini, dal marzo 2012 all’attualità.

C) per avere violato gli articoli 5,6,8,38 e 40 del previgente codice deontologico avendo ricevuto incarico dal Cliente sig.re [omissis] nel mese di aprile 2012 di tutelarlo in relazione ad una intimazione di sfratto nei suoi confronti e non avendo poi dato seguito in via giudiziale né fornito alcun tipo di riscontro al Cliente sull’esecuzione dello stesso incarico e sul suo esito.
In Rimini, dall’aprile 2012 all’attualità”.

Il procedimento traeva origine da una serie di esposti presentati al locale COA nei confronti dell’avv. [ricorrente] riconducibili a due diversi profili: (i) al mancato pagamento di somme dovute dall’incolpata a terzi (per canoni di locazione, spese condominiali e saldo prezzo dell’acquisto di una autovettura) e (ii) a mancate informazioni ai clienti sullo stato delle pratiche dalla stessa seguite nel loro interesse.
In particolare con un esposto del maggio 2015 i signori A[omissis] lamentavano che l’avv. [ricorrente], quale conduttrice di un immobile di proprietà del signor [omissis], aveva omesso il pagamento delle spese condominiali dall’aprile 2013 al marzo 2015 ed il versamento del canone di locazione della mensilità di marzo 2015, mese in cui la conduttrice rilasciava l’immobile spontaneamente a seguito delle plurime richieste di pagamento delle somme dovute senza provvedere, però, al relativo versamento (Proc. 517/2016 – capo di incolpazione sub A).
Con un precedente esposto del giugno 2011 la signora [omissis] lamentava, invece, che l’avv. [ricorrente], quale conduttrice di un immobile di sua proprietà, aveva omesso di pagare i canoni di locazione per l’importo di circa euro 10.995,00 riferiti al periodo gennaio 2007-aprile 2011 nonché di corrispondere il risarcimento dei danni arrecati all’immobile pari ad euro 900,00, nonostante il riconoscimento del debito e plurime dilazioni di pagamento concesse, fino all’epilogo dello sfratto per morosità a seguito del quale l’incolpata rilasciava spontaneamente l’immobile (proc. 518/2016 – capo di incolpazione sub B.1).
Con un altro esposto la signora [omissis] lamentava il comportamento omissivo dell’avv. [ricorrente] per non aver fornito informazioni e/o documentazione in relazione all’esito di una procedura esecutiva esperita a suo carico all’esito di un giudizio monitorio nel quale l’incolpata aveva ricevuto mandato a svolgere opposizione, rendendosi irreperibile ai numerosi contatti richiesti dalla cliente (proc. 518/2016 – capo di incolpazione sub B.2).
Con un diverso esposto il signor [omissis] denunciava la circostanza che l’incolpata non aveva corrisposto il saldo del corrispettivo dovuto per l’acquisto di un’automobile avendo versato solo un acconto di euro 500,00 e rimanendo debitrice dell’importo di euro 2.000,00 (proc. 518/2016 – capo di incolpazione sub B.3).
Un ulteriore esponente, l’avv. [omissis] lamentava che l’avv. [ricorrente] non aveva versato il canone di sublocazione e gli accessori relativi ad una stanza del suo studio dalla stessa condotta in sub locazione per l’importo di euro 3.000,00, accompagnato dall’improvviso abbandono dei locali e alla mancata liberazione degli stessi (proc. 518/2016, capo di incolpazione sub B4). In ultimo, il signor [omissis] presentava un esposto nei confronti dell’incolpata lamentando di aver conferito incarico al legale perché lo tutelasse in un procedimento di sfratto per morosità a suo carico senza aver ricevuto assistenza (proc. 519/2016 – capo di incolpazione sub C).
Sulla base dei citati esposti il Consiglio Distrettuale di disciplina Forense presso il distretto della Corte d’Appello di Bologna, previa riunione dei vari procedimenti, nella seduta del 27 febbraio 2017 deliberava e approvava i capi di incolpazione sopra riportati. L’avv. [ricorrente] depositava una memoria difensiva con cui respingeva gli addebiti affermando anche di essere in grado di documentare eseguiti pagamenti, ma successivamente non provvedeva al deposito di alcuna documentazione attestante gli asseriti avvenuti versamenti, non svolgeva altra attività difensiva e neppure presenziava all’udienza-dibattimento del 12 marzo 2018.
All’esito dell’istruttoria dibattimentale, e tenuto conto della documentazione già acquisita agli atti, il CDD accertava la responsabilità disciplinare dell’avv. [ricorrente] per i capi A, B- 1, B-2, B-3 e B-4, con esclusione del capo C in relazione al quale dichiarava il proscioglimento dell’incolpata non essendo emersi sufficienti elementi per ritenere comprovati i fatti relativi a tale capo di incolpazione.
Il CDD rilevava che gli assunti difensivi dell’incolpata svolti nella fase preliminare erano rimasti privi di supporto probatorio documentale e non avevano trovato neppure puntuale riscontro nelle dichiarazioni dei testi dalla stessa indicati e sentiti dall’istruttore nella fase pre-dibattimentale, né l’incolpata aveva svolto attività difensiva in sede dibattimentale non essendo comparsa.
Il CDD irrogava, pertanto, la sanzione della sospensione dall’attività professionale per mesi 6, avuto riguardo alla pena edittale per ogni contestazione e valutando complessivamente il comportamento dell’incolpata.
Avverso il detto provvedimento l’avv. [ricorrente] ha proposto in proprio ricorso al CNF con cui ha chiesto, in via preliminare, la dichiarazione di intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare in ordine ai capi di incolpazione B1), B2) e B3) con l’esclusione della permanenza dell’illecito disciplinare qualora individuato, ed il proscioglimento per i fatti di cui al capo A) ed al capo B 4). In subordine, il proscioglimento da tutti i capi e, in via ulteriormente subordinata, la riduzione della sanzione con una meno afflittiva.
L’incolpata solo successivamente, con mandato in data 12 luglio 2021, nominava quale suo difensore di fiducia l’avv. [omissis] il quale chiedeva il differimento dell’udienza del 15 luglio 2021 per impossibilità di prendere parte a detta udienza visto il recentissimo conferimento di mandato. L’udienza veniva rinviata al 21 ottobre 2021.

In data 7 ottobre 2021 il difensore dell’incolpata depositava memoria difensiva con cui ribadiva le difese già svolte e, in particolare, insisteva (i) nella contestazione della riconducibilità a illecito permanente delle condotte contestate all’avv. [ricorrente] sostenendo che si tratterebbe, al contrario, di illeciti istantanei con effetto permanente non sussistendo un dovere di eliminare ciò che è stato causato dalla condotta attiva, e (ii) nella richiesta di assolvimento dell’incolpata per non essere stata raggiunta la prova dei fatti addebitati.
L’Avv. [ricorrente] nel proprio ricorso deduce i seguenti motivi di doglianza avverso il provvedimento del CDD.
Eccezione preliminare di l’intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare in ordine alle incolpazioni di cui ai capi B-1, B-2 e B-3.
La ricorrente eccepisce, in via preliminare, la prescrizione ai sensi dell’art. 56 L. 247/2012 dei fatti di cui ai capi d’incolpazione B-1, B-2 e B-3, a suo avviso applicabile al caso di specie. La ricorrente prospetta l’asserita intervenuta prescrizione sotto due diversi profili:
(a) in primis critica l’errata qualifica degli illeciti a lei ascritti come illeciti permanenti, quando si tratterebbe, a suo avviso, di illeciti istantanei, con la conseguente maturata prescrizione. (b) sotto altro profilo, l’avv. [ricorrente] nel rilevare che le pretese creditorie oggetto degli esposti non sono state accertate giudizialmente (nessuno dei soggetti che hanno presentato gli esposti a suo carico ha agito giudizialmente nei suoi confronti) ne sostiene la relativa intervenuta prescrizione da un punto di vista civilistico. La ricorrente si domanda come possa sopravvivere la rilevanza di una condotta sotto il profilo deontologico, quando quello civilistico è prescritto: a suo avviso il giudice deontologico si sarebbe sostituito a quello civile nella determinazione delle somme e/o nella definizione di rapporti di dare/avere tra le parti private.
La ricorrente prosegue poi con una serie di critiche in ordine al merito delle varie incolpazioni che si sostanziano, di fatto, in una serie di contestazioni relative alla ricostruzione dei fatti riportati in pronuncia con riferimento ai singoli capi, volte a dimostrare l’irrilevanza deontologica delle condotte ascritte. E precisamente:
Nel merito dei capi B-1, B-2 e B-3
In via generica e senza sollevare alcuna critica ai passaggi motivazionali della sentenza impugnata, la ricorrente precisa le seguenti circostanze.
Quanto al capo B-1 afferma di non conoscere l’esponente signora [omissis] che non sarebbe creditrice nei suoi confronti di alcuna somma; l’avv. [ricorrente] precisa che il rapporto contrattuale di locazione riferito nell’esposto sarebbe stato curato unicamente dal signor [omissis], padre della signora [omissis], a favore del quale avrebbe sempre pagato i canoni di locazione tramite assegni bancari la cui copia non sarebbe stata in grado di rinvenire a causa del tempo intercorso;
quanto al capo B-2 l’incolpata assume di aver fornito alla cliente tutte le informazioni richieste relative alla sua pratica di opposizione a decreto ingiuntivo;
quanto al capo B-3 secondo l’incolpata il CDD non avrebbe considerato che a seguito di un accordo transattivo perfezionato con il signor [omissis] (per il tramite del suo legale avv. [omissis] del Foro di Forlì-Cesena) a definizione di reciproche posizioni, quest’ultimo avrebbe rinunciato alla saldo del corrispettivo dovutogli per la vendita dell’autovettura e ritirato l’esposto all’ordine professionale nei confronti dell’avv. [ricorrente].

Quanto al capo A
La ricorrente, senza criticare i passaggi motivazionali della sentenza, sostiene che i soggetti che depositarono l’esposto nei suoi confronti non erano proprietari dell’immobile da lei condotto in locazione, ma solo dei parenti del proprietario che non aveva mai avanzato alcuna pretesa nei confronti della conduttrice. L’avv. [ricorrente] dichiara di aver sempre regolarmente pagato i canoni di locazioni dovuti affermando che le spese condominiali oggetto dell’esposto non le erano mai state richieste prima né dal locatore né dall’amministratore di condominio, che non risulterebbero neppure quantificate e che in relazione alle stesse non sarebbe mai stata intrapresa alcuna azione giudiziaria di accertamento del credito.

Quanto al capo B4
Anche in questo caso in via generica e senza criticare alcun passaggio motivazionale della decisione, la ricorrente evidenzia di essersi messa a disposizione degli eredi dell’avv. [omissis] per regolare le proprie posizioni di dare/avere e di non aver mai ricevuto dettagliate richieste di pagamento da nessuno degli eredi del collega a seguito del suo improvviso decesso.
Sulla eccessività e sproporzionalità del trattamento sanzionatorio irrogato
Da ultimo la ricorrente censura la determinazione della sanzione in quanto ritenuta eccessiva e sproporzionata rispetto ai fatti contestati.
Con tale motivo il ricorrente rileva che la sanzione comminata della sospensione di sei mesi sarebbe pesantissima avuto riguardo alla peculiarità personale e non professionale delle fattispecie contestante posto che l’unica contestazione legata all’attività professionale sarebbe quella relativa all’esposto della signora [omissis], a suo avviso di scarso spessore e fatua. La ricorrente osserva che alla sua età (60 anni) la lontananza dalla professione per sei mesi potrebbe causare la chiusura anticipata dell’attività professionale.
L’avv. [ricorrente] censura poi la decisione per aver dato eccessivo peso alla sua scelta di non comparire in sede dibattimentale e per non aver indicato dei testi a supporto delle sue difese quando tale scelta sarebbe stata motivata dal pudore provato nel dover essere ad una età non più giovane giudicata per fatti inerenti ad uno spicchio di vita fatto di anni problematici. La ricorrente critica la decisione impugnata CDD laddove in motivazione l’avrebbe giudicata sulla base di presunzioni anziché sulla base di reali evidenze.
Per le ragioni sopra esposte la ricorrente chiede il proscioglimento dalle incolpazioni di cui ai capi B-1), B-2) e B-3) per intervenuta prescrizione ed, in subordine, in considerazione del collocamento dei fatti ascrittegli al di fuori dell’attività professionale, la riduzione della sanzione irrogata.
All’udienza del 21 ottobre 2021 il difensore di fiducia dell’avv. [ricorrente] concludeva insistendo nell’accoglimento del ricorso stante (i) l’affermata non riconducibilità a illecito permanente delle condotte contestate all’incolpata trattandosi di illecito istantaneo ad evento permanente, con la conseguente intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare e (ii) l’asserita mancato raggiungimento di prova sufficiente dei fatti contestati in ordine alle incolpazioni formulate.

Motivi della decisione

Nell’esaminare i motivi di impugnazione svolti dall’avv. [ricorrente], occorre in primo luogo prendere in considerazione l’eccezione preliminare di prescrizione ai sensi dell’art. 56 L. 247/2012 sollevata dalla ricorrente con riferimento ai capi di incolpazione sub B-1), B-2 e B-3) evidenziando che le condotte contestate avrebbero effetto istantaneo.
Secondo la tesi della ricorrente gli illeciti in oggetto sarebbero prescritti trattandosi di condotte istantanee alle quali, a suo dire, sarebbe indubbiamente applicabile l’art. 56 della legge n. 247/2012.
Si evidenzia sin d’ora che tale tesi della ricorrente è errata in quanto pur volendo considerare le condotte contestate come istantanee, cosa che non è, alle stesse sarebbe applicabile la disciplina previgente, e dunque, l’art. 51 RDL n. 1578/1933 in considerazione del fatto che le circostanze di cui ai capi B1, B2, B3 risalgono rispettivamente al 2007-2011, 2008-2011 e 2011, quindi antecedenti all’entrata in vigore della legge n. 247/2012.
É infatti consolidato l’orientamento sia delle Sezioni Unite della Suprema Corte che del CNF secondo cui per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile, a fatti antecedenti, lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, della legge n. 247 del 2012 (entrata in vigore il 2 febbraio 2013). (si veda al riguardo, ex multis Cass Civ. Sez. Un. n. 1609 del 24.1.2020, nello stesso senso Cass. Civ. sez. Un. n. 8313 del 25.3.2019)
È inoltre opportuno considerare anche che la prescrizione quinquennale dell’azione disciplinare prevista dalla norma applicabile ratione temporis secondo la tesi dell’istantaneità dell’illecito sostenuta dalla ricorrente, non sarebbe in ogni caso maturata essendo stata interrotta “nell’ambito del procedimento amministrativo davanti al COA e al CDD in conseguenza non solo dell’atto di apertura del procedimento, ma anche di tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva o probatoria (per esempio interrogatorio del professionista sottoposto a procedimento), o decisoria, secondo il modello dell’art. 160 c.p. (escluso, peraltro, il limite, di cui al comma 3, del prolungamento complessivo del termine prescrizionale non oltre la metà), nonchè (stante la specialità della materia) di atti provenienti dallo stesso soggetto passivo, pur diretti, non a riconoscere l’illecito, ma a contestarlo” (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 10852 del 23.4.2021).
Ciò posto si osserva ancora che diversamente da quanto sostiene la ricorrente, si ritiene che le condotte alla stessa ascritte siano da considerare più correttamente degli illeciti permanenti/continuati trattandosi di una pluralità di illeciti omissivi (consistenti nel mancato pagamento di somme dovute a terzi e nell’omessa informazione al cliente sullo stato di una procedura esecutiva) attualmente in permanenti non essendo cessata la condotta posta in essere dall’avv. [ricorrente]. Quest’ultima non risulta, infatti, aver saldato i debiti nei confronti degli esponenti come dagli stessi confermato in sede dibattimentale e neppure la ricorrente è stata in grado di dimostrare gli intervenuti pagamenti pur avendo offerto di farlo. Posto che per prevalente e più recente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte e anche del CNF la permanenza cessa solo nel momento dell’adempimento omesso, è chiaro che nel caso in esame le condotte della ricorrente sono riconducibili a illeciti permanenti.
E ancora atteso che ai fini della valutazione della fondatezza dell’eccezione di prescrizione è necessario stabilire il dies a quo per computare il termine prescrizionale, termine che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza domestica e di legittimità, ha inizio dalla data della commissione del fatto in caso di violazioni di carattere istantaneo e da quella della cessazione della condotta nel caso di condotte protrattesi e mantenute nel tempo, è evidente che nel caso di specie, essendo stata accertata in sede istruttoria la permanenza dell’illecito, l’azione disciplinare è da considerare tempestiva e ciò indipendentemente dalla normativa applicabile stante la permanenza dell’illecito (in tal senso CNF sentenza n. 73 del 30.5.2014;CNF sentenza n. 74 del 24.6.2020; CNF sentenza n. 71 del 21.6.2018; Cass. Civ. n. 13379 del 30.6.2016; Cass. Civ. n. 14233 dell’8.7.2020). Né paiono fondate le argomentazioni svolte dalla difesa dell’incolpata nella memoria del 7 ottobre 2021 in quanto non convincenti e in contrasto con i principi sopra enunciati affermati dalla giurisprudenza maggioritaria.
Per le ragioni sopra esposta l’eccezione di prescrizione svolta dalla ricorrente è da ritenersi infondata.
Neppure si ritiene fondata l’argomentazione difensiva dell’incolpata relativa all’affermato mancato raggiungimento di ideona prova dei fatti addebitati all’avv. [ricorrente].
In proposito si ritiene opportuno evidenziare che, al contrario, all’esito del procedimento disciplinare i fatti addebitati risultano sufficientemente provati tanto dalle risultanze dei documenti versati in causa che dall’esito delle prove orali.
Per quanto riguarda i fatti oggetto del capo di incolpazione sub A si rileva che l’esponente signora [omissis] ha confermato le circostanze oggetto dell’esposto chiarendo anche che l’immobile di proprietà del marito [omissis] era stato concesso in locazione all’avv. [ricorrente] proprio in considerazione della particolare affidabilità della conduttrice tenuto conto della professione di avvocato dalla stessa svolta e delle raccomandazioni ricevute dall’incolpata stessa al riguardo. Al contempo si rileva che l’incolpata pur dichiarandosi disponibile nel corso dell’audizione del 10 aprile 2017 presso la sede del CDD a produrre copia dei bonifici bancari attestanti i pagamenti del canone di locazione che asseriva aver eseguito regolarmente a favore del padre dell’esponente, signor [omissis], che a suo dire avrebbe sempre gestito il rapporto di locazione, non ha prodotto alcunché e ciò nonostante la formale sollecitazione in tal senso del 26 aprile 2017 da parte del consigliere istruttore del CDD, rimasta senza riscontro. In considerazione di tali circostanze e del comportamento tenuto dall’incolpata i fatti oggetto del capo di incolpazione sono stati correttamente ritenuti sufficientemente provati.
Per quanto riguarda l’esposto della signora [omissis] (Capo di incolpazione B-1) i fatti oggetto dell’esposto risultano confermati dalla documentazione acquisita e dalla testimonianza resa dall’avv. [omissis] da cui si evince che la dilazione concessa dalla signora [omissis] all’avv. [ricorrente] per il versamento dei canoni di locazione impagati (scrittura privata del 7.06.2010) non veniva rispettata dalla conduttrice, con conseguente l’attivazione del procedimento di sfratto per morosità nel marzo 2011 come precisato dall’avv. [omissis] che neppure era a conoscenza dell’asserito avvenuto adempimento da parte dell’incolpata successivamente alla liberazione dell’immobile. La testimonianza resa dal teste avv. [omissis], indicato dalla stessa incolpata, e la cronologia della documentazione acquisita attestano, in verità, la persistente morosità dell’avv. [ricorrente] la quale avendo ammesso il mancato pagamento dei canoni di locazione a causa di un momento di difficoltà economica non ha fornito la prova della sostenuta intervenuta transazione con l’esponente che sentita all’udienza del 12 marzo 2018 conferma, al contrario, la permanenza del suo credito di circa euro 12.000,00 nei confronti dell’avv. [ricorrente].
Per quanto riguarda l’esposto della signora [omissis] (Capo di incolpazione B-2) i fatti addebitati si ritengono confermati e provati a fronte della documentazione acquisita ed allegata all’esposto; al contrario l’incolpata, pur avendo confermato di aver ricevuto mandato dall’esponente relativamente alla causa di opposizione al decreto ingiuntivo e riferendo di aver comunicato alla cliente di aver trasferito lo studio e di aver sempre informato l’assistita sul mandato ricevuto, non ha dato prova di tali circostanze né documentalmente né per testi (il teste indicato in proposito dall’incolpata, l’avv. [omissis] sentita il 16 maggio 2017 ha dichiarato di non poter confermare le circostanze addotte dall’incolpata non essendo sua collega di studio nel periodo cui si riferivano i fatti oggetto dell’esposto).
Anche in relazione all’esposto del signor [omissis] (Capo di incolpazione B-3) anche in questo caso l’incolpata ammette di non aver provveduto al saldo del prezzo dell’autovettura acquistata dall’esponente adducendo delle difficoltà economiche e asserisce di aver definito la questione con il raggiungimento di un accordo transattivo di cui non fornisce prova non potendosi ritenere tale la dichiarazione del signor [omissis] del 14.5.2013 di rinuncia all’esposto prodotto dall’avv. [ricorrente]: l’esponente, infatti, sentito all’udienza del 12 marzo 2018 ha comunque confermato i fatti oggetto dell’esposto medesimo
Per quanto riguarda, infine, l’esposto dell’avv. [omissis] (Capo di incolpazione B-4) i fatti addebitati sono stati ampiamente confermati dai testi escussi sia in sede preliminare che all’udienza del 12 marzo 2018 (signora [omissis], avv. [omissis], avv. [omissis], sig.ra [omissis]).
A fronte delle considerazioni svolte non pare accoglibile la doglianza dell’incolpata relativa alla insufficiente prova dei fatti addebitatile che risultano, al contrario, sufficientemente provati.
Si consideri ancora che le doglianze della ricorrente in diritto appaiono generiche e non criticano i passaggi motivazionali con i quali il CDD ha accertato la responsabilità per i fatti di cui ai capi di incolpazione sono quindi ai limiti dell’ammissibilità.
La ricorrente si limita, infatti, a riproporre con riferimento ai singoli capi di incolpazione una ricostruzione dei fatti diversa da quella degli esponenti che non ha, però, come correttamente rilevato dal CDD e come sopra evidenziato, trovato riscontro probatorio né documentale né nelle dichiarazioni dei testi indicati dalla ricorrente e sentiti in fase preliminare.
Per quanto concerne le doglianze della ricorrente in ordine alla criticabilità della decisione che si sarebbe sostituita al giudice civile nella determinazione della debenza di somme non accertata in sede civile, si osserva che non necessariamente le condotte che hanno rilevanza deontologica devono essere oggetto di accertamento in ambito di giurisdizione ordinaria civile.
Al più il fatto che l’avvocato abbia subito procedimenti monitori, accertamenti giudiziari o procedure esecutive sono indici da valutare ai fini della gravità delle condotte riconducibili alle violazioni dei doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza (ex art. 9 N.C.D.F.) e alla violazione degli artt. 63 primo comma e 64 del vigente codice. Incorre, infatti, nelle violazioni deontologiche di cui trattasi l’avvocato che abbia tenuto – nel non corrispondere il canone di locazione, nel rendersi difficilmente reperibile, nello stabilire accordi transattivi poi disattesi, indipendentemente dalla volontà di voler raggirare il terzo locatore – un comportamento non consono ai principi di probità e decoro che devono essere propri degli appartenenti alla classe forense, compromettendo la fiducia che i cittadini devono avere nei confronti degli avvocati e, così, compromettendo la dignità della professione (in tal senso CNF n. 11 del 21.2.2014). Nel caso in esame più esponenti hanno evidenziato di aver riposto fiducia nella correttezza e solvibilità della ricorrente proprio in relazione alla sua professione di avvocato (e così gli esponenti [omissis] che confermano tale affidamento quando sentiti all’udienza del 12 marzo 2018).
La condotta contraria al precetto di cui all’art. 59 (attuale art. 64 N.C.D.F.) pur se riservata e lontana da ogni strepitus fori, va a integrare la fattispecie in esame, in quanto l’art. 64 prevede l’obbligo di provvedere regolarmente all’adempimento di tutte le obbligazioni assunte nei confronti di terzi senza alcuna limitazione o distinzione tra attività privata e professionale e si traduce in una forte compromissione della credibilità e dell’affidabilità dell’avvocato verso terzi (in tal senso CNF n. 105 del 2.10.2010). Il principio è stato costantemente confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. Un. n. 19163 del 2.8.2017) che afferma che l’onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica è finalizzato a tutelare l’affidamento del terzo nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento che si riflette non solo sulla reputazione professionale, ma anche sull’immagine della classe forense. Ne consegue l’evidente l’infondatezza dell’assunto della ricorrente secondo cui gli inadempimenti delle obbligazioni verso terzi riferibili ad un ambito privatistico e non professionale non sarebbero connotate di rilevanza deontologica.
Alla luce di quanto osservato paiono altresì prive di rilevanza le doglianze della ricorrente secondo cui le condotte ascritte sarebbero prive di rilevanza deontologica in considerazione del fatto che nessuno degli esponenti avrebbe azionato in via giudiziaria i crediti vantati nei suoi confronti. In proposito sarà sufficiente considerare che la compromissione della credibilità e dell’affidabilità dell’avvocato verso terzi per costante principio affermato dalla Corte di Cassazione è da considerarsi ancor più grave nel caso in cui il professionista non adempiendo alle obbligazioni assunte giunga a subire sentenze, atti di precetto o di pignoramento poiché in tal modo l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e anche degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari. Di qui la palese infondatezza dell’argomentazione avversaria.
Quanto alla dosimetria della sanzione, va osservato che il CDD ha irrogato la sospensione dall’attività professionale per mesi 6, evidenziando la pena edittale per ogni singola violazione, valutata nel contesto del generale comportamento dell’incolpata. La stessa si duole della gravosità del trattamento sanzionatorio che non terrebbe conto della complessiva condotta della medesima e della situazione generale che la riguarda. Nonostante le condotte lesive poste in essere dall’incolpata siano plurime, a fronte del modesto ammontare dei debiti non pagati e tenendo conto della particolare situazione della ricorrente che evidentemente attraversava un periodo di seria difficoltà economica, questo Collegio ritiene congrua e conforme alla giurisprudenza domestica una riduzione della sanzione disciplinare da irrogare all’avv. [ricorrente] in due mesi di sospensione dall’esercizio della professione forense.

P.Q.M.

Visti gli artt. 27 e 64 NCDF e gli artt. 21 e 22 NCDF;
Il Consiglio Nazionale Forense, in parziale riforma della decisione emessa dal CDD della Corte d’Appello di Bologna in data 12 marzo 2018 nei confronti dell’avv. [ricorrente], riduce la sanzione alla sospensione dall’esercizio della professione forense per mesi due. Conferma nel resto.
Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 ottobre 2021;
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE f.f. f.to Avv. Rosa Capria f.to Avv. Gabriele Melogli
Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 13 maggio 2022.

Letto 2523 volte Ultima modifica il Giovedì, 15 Settembre 2022 15:38

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