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Giovedì, 03 Novembre 2022 18:27

CASSA NAZIONALE FORENSE - Dal 2024 cambia il sistema di previdenza In evidenza

Approvata la Riforma della previdenza forense.

Dal 2024, in virtù del nuovo regolamento deliberato dal Comitato dei Delegati di Cassa Forense, il sistema pensionistico dell'Avvocatura cambia, passando gradualmente dal calcolo retributivo delle pensioni a quello contributivo.

fonte: Cassa Forense

Un passaggio necessario per far fronte alle mutate esigenze e rispondere alle previsioni emerse dall'ultimo bilancio tecnico attuariale a 30 anni che ipotizzano, nel lungo periodo, problemi di sostenibilità finanziaria del sistema legati principalmente alla mutata demografia della professione.

Da qui la necessità di un intervento strutturale, tenendo a mente che la Riforma, preceduta da due anni di studio di una apposita Commissione, ha prestato particolare attenzione ai ‘diritti quesiti' e alle ‘aspettative' in corso di maturazione, con assoluto rispetto del principio del pro-rata temporis. Il nuovo articolato sarà inviato ai Ministeri Vigilanti per l'approvazione unitamente alla relazione tecnico attuariale.

Punti principali della Riforma

Ai futuri iscritti si applicherà il sistema di calcolo contributivo delle prestazioni in modo integrale.

Per gli avvocati con anzianità di iscrizione inferiore a 18 anni al 31/12/2023 si applicherà un sistema di calcolo “misto”, equivalente al contributivo pro-rata (retributivo per gli anni antecedenti l’entrata in vigore della riforma e contributivo per gli anni successivi).

Per gli avvocati già iscritti, con un’anzianità di almeno 18 anni al 31/12/2023, continuerà ad applicarsi l’attuale sistema retributivo, con la modifica del coefficiente di rendimento per il calcolo della pensione da 1,40% a 1,30%, solo per gli anni successivi all’entrata in vigore della riforma.

L’aliquota per il calcolo del contributo soggettivo verrà gradualmente innalzata di due punti (16% dal 2024 e 17% dal 2026) mentre il contributo soggettivo minimo verrà ridotto da circa 3.000 euro attuali a 2.200 euro.

In questo modo si viene incontro alla fascia più debole dell’Avvocatura che, fino ad un reddito di € 17.324 potrà contare su una effettiva riduzione della contribuzione dovuta rispetto alla normativa vigente.

Il periodo iniziale di iscrizione, per i primi quattro anni, sarà caratterizzato da una contribuzione soggettiva direttamente proporzionale al reddito professionale prodotto, senza obbligo di contributo minimo. Dal quinto all’ottavo anno, il minimo soggettivo sarà ridotto al 50% (€ 1.100).

Resta in ogni caso la possibilità, entro i primi 12 anni di iscrizione, su base volontaria, di integrare i minimali non versati.

L’aliquota per la contribuzione modulare volontaria viene elevata dal 10 al 15% per dar modo di integrare il montante contributivo per il calcolo della quota modulare di pensione, mantenendo gli attuali benefici fiscali.

L’impianto della riforma, per la parte relativa ai contributi, è completato da un innalzamento dal 7.5% al 10% dell’aliquota del contributo soggettivo dovuto dai pensionati che proseguano nell’attività professionale. A fronte di ciò i pensionati potranno contare su periodici aumenti della pensione legati al ripristino di supplementi di pensione triennali che tengono conto, comunque, di una quota di contributi versata a titolo di solidarietà.

Le regole per l’accesso alla pensione di vecchiaia, vecchiaia anticipata e anzianità restano invariate.

Per gli iscritti dal 2024 i tre istituti verranno riunificati, in pensione di vecchiaia, con calcolo interamente contributivo e con requisiti di accesso più favorevoli (20 anni di anzianità contributiva).

L’adeguatezza delle prestazioni per i nuovi iscritti resta garantita da un meccanismo di calcolo che aggiunge al montante contributivo anche un punto percentuale di quanto versato a titolo di contributo integrativo.

Per i casi di maternità, adozione e paternità (nelle fattispecie riconosciute meritevoli di tutela dalla Corte Costituzionale) è previsto un ulteriore beneficio, in sede di pensionamento, con il riconoscimento del coefficiente di trasformazione aumentato di un anno rispetto all’effettiva età anagrafica. Ciò determina, per tali categorie di iscritti, un aumento delle pensioni di vecchiaia (o delle quote di pensione) calcolate con il sistema contributivo.

L’integrazione al minimo della pensione, riservata a chi, nell’intera vita lavorativa, si limita a versamenti del solo contributo minimo, sarà gradualmente rimodulata sino a € 9.000 annui, mantenendo, peraltro, un buon tasso di sostituzione rispetto ai redditi prodotti e dichiarati.

Si tratta di una riforma equilibrata sulla falsariga della c.d. “Riforma Dini” (legge 335/95) che riserva una particolare attenzione all’adeguatezza delle prestazioni delle future generazioni senza penalizzare i diritti e le aspettative degli iscritti già pensionati o prossimi al pensionamento.

L’entrata in vigore del nuovo Regolamento della Previdenza è prevista, dopo l’approvazione Ministeriale, per il 1°/1/2024.

Letto 2877 volte Ultima modifica il Giovedì, 03 Novembre 2022 18:27