Gentili Colleghe e Colleghi,
com’è noto, il legislatore ha previsto l'accesso al Patrocinio a spese dello Stato delle parti non abbienti che partecipano a una procedura di mediazione (articoli da 15-bis a 15-undecies D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28) e ad una procedura di negoziazione assistita (articoli da 11-bis a 11-undecies del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla L. 10 novembre 2014, n. 162).
Ai fini dell’ammissione al patrocinio per le procedure di mediazione è competente il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente.
Ai fini dell’ammissione al patrocinio per le procedure di negoziazione assistita è competente il Consiglio dell'ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede il Tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia.
La domanda di ammissione al patrocinio, per l’Ordine degli Avvocati di Catanzaro, si propone attraverso il sistema Riconosco, selezionando come oggetto della causa da iniziare una delle seguenti voci presenti nel menu a tendina
• MEDIAZIONE CIVILE STRAGIUDIZIALE IN MATERIA NON OBBLIGATORIA
• MEDIAZIONE CIVILE STRAGIUDIZIALE IN MATERIA OBBLIGATORIA
• NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI FAMIGLIA
• NEGOZIAZIONE ASSISTITA.
Se la mediazione o la negoziazione assistita ha avuto esito positivo e si è quindi chiusa con un accordo, l’avvocato può chiedere la liquidazione, attraverso la piattaforma predisposta dal Ministero della Giustizia Isg.giustizia.it (SIAMM) alla voce: Istanza patrocinio stragiudiziale
Ai fini della gestione da parte del C.O.A. delle istanze di liquidazione del Patrocinio a spese dello Stato per l'assistenza nelle procedure di negoziazione assistita e di mediazione (nelle ipotesi costituenti condizioni di procedibilità ovvero di mediazione disposta dal giudice) per le quali sia stato raggiunto un accordo, si chiede di corredare le istanze avanzate a mezzo della piattaforma SIAMM con la seguente documentazione:
- provvedimento del COA di ammissione al gratuito patrocinio;
- dichiarazione, sottoscritta dal cliente, in ordine alla permanenza, al momento dell'accordo di mediazione o negoziazione assistita, delle condizioni reddituali giustificanti l’ammissione al g.p. corredata da fotocopia del documento d'identità;
- ipotesi di parcella contenente l’indicazione delle fasi svolte nell’interesse della parte ammessa al gratuito patrocinio, con i compensi ridotti del 50 %, indicando nella parcella il valore dell’accordo raggiunto in sede di mediazione o negoziazione assistita.
Si precisa che le istanze dovranno obbligatoriamente contenere le indicazioni di cui all’art. 5 del D.M. 1 agosto 2023 tra cui: il valore dell’accordo, gli estremi della ricevuta del deposito dell’accordo di negoziazione assistita sulla piattaforma CNF e, per gli accordi di mediazione, il numero di procedimento e la data dell’accordo risultanti dai registri di mediazione.
Si raccomanda attenzione nella compilazione dell’istanza che sarà poi oggetto, quanto alla correttezza dei dati inseriti, dei controlli successivi del Ministero.
Il Consigliere Segretario
Coordinatore della Commissione Patrocinio a Spese dello Stato
Avv. Vincenza Matacera